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Finalità e strutture
Articolo 1
E costituita l’associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata: “GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO SANTA MONICA”.
Articolo 2
Il Gruppo Sportivo ha sede in Ovada, Via Molare 56 (AL).
Articolo 3
L’Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione dell’uomo e dello sport alla quale si ispira il Centro Sportivo Italiano. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000. Il Gruppo Sportivo si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate o degli Enti di promozione sportiva cui la medesima intende affiliarsi.
Articolo 4
Finalità principale dell’associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa, quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere agonistico e non nelle varie discipline e l’organizzazione di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime discipline. Il Gruppo Sportivo si propone altresì di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché nell’area sociale in cui opera vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva. Il Gruppo Sportivo potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passività.
I soci
Articolo 5
Possono essere soci dell’associazione persone fisiche, enti e tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Sono soci fondatori coloro che si sono resi promotori e che per particolari iniziative abbiano collaborato al potenziamento della società. Sono soci ordinari coloro che intendono interagire per la promozione e lo sviluppo di attività culturali come sopra elencato. Sono soci sportivi coloro che intendono partecipare anche agonisticamente alle varie attività sportive promosse dal Gruppo.
Articolo 6
Tutti coloro che intendono far parte del gruppo sportivo dovranno redigere una domanda su apposito modulo e presentare certificato medico sportivo per idoneità alla pratica agonistica. L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci con la presentazione della domanda eleggono domicilio presso la sede del Gruppo Sportivo. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Articolo 7
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, di frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento e ad ottenere una riduzione sui biglietti d’ingresso alle manifestazioni promosse dal Gruppo Sportivo. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi.
Articolo 8
Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di difendere in campo sportivo e in quello civile il buon nome del gruppo, di rispettare le decisioni degli Organi dell’associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali il Gruppo Sportivo aderisce.
Articolo 9
I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo tramite delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi sono trasmissibili e non rivalutabili.
Articolo 10
LA qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità e per mancato rinnovo della quota sociale. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o all’immagine dell’associazione. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione dovranno essere comunicate ai soci destinatari tramite lettera di espulsione fatta eccezione per il socio moroso nei confronti della società. Le dimissioni del socio dovranno essere comunicate tre mesi prima della scadenza dell’anno solare al Consiglio Direttivo. La morosità e l’espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. In tutti i casi il socio dimissionario dovrà restituire la tessera sociale.
Articolo 11
Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
L’assemblea
Articolo 12
Gli del Gruppo Sportivo sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente
Articolo 13
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purchè in regola con i versamenti delle quote associative.
Articolo 14
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione a mezzo fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Articolo 15
Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purchè in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun tesserato spetta un solo voto.
Articolo 16
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 ora.
Articolo 17
L’Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 2 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 7, elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Articolo 18
L’Assemblea straordinaria delibera con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 51% dei presenti sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’associazione, nonché sulla nomina dei liquidatori. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 ora.
Articolo 19
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto mediante affissione nella sede sociale.
Il Consiglio Direttivo e il Presidente
Articolo 20
Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’associazione ed è eletto, insieme al presidente, dall’Assemblea ogni 2 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice presidenti, un segretario con funzioni di tesoriere o amministratore. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell’associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli incarichi dei componenti del consiglio direttivo sono svolti a titolo gratuito. Essi non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.
Articolo 21
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare: - le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’associazione; - le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione; - le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’associazione; - redazione annuale e presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell’anno successivo; - la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; - la fissazione delle quote sociali; - la facoltà di nominare tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; - la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea; - la delibera sull’ammissione di nuovi soci; - l’adozione di tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari; - ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Articolo 22
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.
Articolo 23
Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’associazione. E’ eletto dall’assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni 2 anni. Egli presiede l’assemblea e il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
Articolo 24
Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Articolo 25
Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta altresì provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede inoltre a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento. Il Segretario presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Segretario spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Articolo 26
Il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Segretario a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Presidente o dal Vicepresidente. Il Segretario temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Vicepresidente.
Articolo 27
Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente, o in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro 15 giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
Il patrimonio e l’esercizio finanziario
Articolo 28
Il patrimonio del Gruppo Sportivo Dilettantistico è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.
Articolo 29
Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.
Articolo 30
L’anno associativo va dal 1 gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l’anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno associativo.
Lo scioglimento
Articolo 31
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci su proposta del consiglio direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’art. 90 L. 289/2002 e relativo decreto di attuazione.
Norme finali
Articolo 32
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti nome in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza fini di lucro.
Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea dei soci in data 9 gennaio 2004.
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